Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico che non fornisce all’installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell’impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e smi e del d.p.r. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.
L’installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell’impianto termico di cui all’ articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ) e che dispone delle informazioni di cui al comma 1 bis, che non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.
L’installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell’impianto termico che non esegue a regola d’arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.”
Inoltre, l’articolo 16 della legge 689/1981 (Pagamento in misura ridotta) stabilisce che “È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni alla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

In sostanza, il responsabile di impianto (cioè l’utente finale possessore dell’impianto) può incorrere in una sanzione che, se pagata nei 60 giorni, ammonta (solo) a € 200 euro a fronte di un incentivo supplementare regionale di € 1.500 per stufe e termocamini e di € 3.000 per le caldaie domestiche.

Quindi chi in passato non ha rispettato le regole rischia di “perdere” 200 € di incentivo, ma finalmente regolarizza la propria posizione.

Misure di sostegno come quella messa in campo da Regione Piemonte possono produrre risultati positivi sul piano del popolamento dei catasti informatici, ovvero della regolarizzazione degli impianti termici, la loro messa in sicurezza e la loro riqualificazione tecnico-ambientale. Le istituzioni regionali e nazionali si aspettano dal nostro settore segnali concreti nei prossimi tre anni, diversamente c’è il rischio di un forte inasprimento delle politiche regionali in tema di qualità dell’aria (fonte AIEL).

Bando Rottamazione Regione Piemonte: importanza dell’accatastamento del vecchio impianto
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